(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.