(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e per effetto del richiamo, in esso contenuto, all'art. 170, commi primo e terzo, dello stesso codice, la notificazione della sentenza al procuratore che abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate, sicché, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e non può produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la quale può pertanto essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della decisione.