(massima n. 1)
Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. Né la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria può trovare fondamento nel testo novellato dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: infatti detta norma — la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale d'annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) — non opera allorché, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda d'annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa.