(massima n. 1)
L'art. 371 bis, c.p.c., dev'essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c., la quale ricollega all'inesecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio (ed anzi all'inesecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità della impugnazione, di modo che la sanzione della improcedibilità – prevista dall'art. 371 bis – può risultare applicabile soltanto in presenza di un'esecuzione tempestiva dell'ordine di integrazione del contraddittorio, alla quale non sia seguito il deposito entro il termine prescritto dallo stesso art. 371 bis. Ne consegue che, allorquando la S.C. constati che manca la prova dell'esecuzione dell'ordine di integrazione (o di una sua esecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità fa aggio su quella della improcedibilità, che, dunque, può essere applicata solo se consti che l'ordine di integrazione sia stato eseguito ed anzi sia stato eseguito tempestivamente, cioè entro il termine perentorio assegnato. Siffatta conclusione discende sia dal fatto che, altrimenti, si avrebbe una quasi totale abrogazione per il giudizio di cassazione dell'art. 331, secondo comma, c.p.c. (che sarebbe applicabile nel solo caso in cui le stesse parti cui era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio diano atto in udienza della inesecuzione o di una esecuzione non tempestiva), sia dalla stessa funzione per cui è stato introdotto l'art. 371 bis (che è quella di consentire alla S.C. di valutare tempi e modi della trattazione del ricorso), sia, infine, dal fatto che diverse sono le conseguenze che l'ordinamento ricollega alla inammissibilità ed alla improcedibilità dell'impugnazione in riferimento alla sorte della impugnazione incidentale.