(massima n. 1)
Anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione, è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.