(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'opponente deve, a pena di improcedibilitā, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato (art. 98, comma terzo, legge fall.), e le modalitā della sua costituzione (non espressamente disciplinate dalla legge fall., ma comunque ricavabili dalla disposizione generale del'art. 165 c.p.c., pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione č introdotto con ricorso, e non con citazione), consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione, mentre non č necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo (essendo qui il rapporto attore-giudice instaurato con l'iniziale deposito del ricorso). (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso che il ricorrente potesse dirsi validamente costituito mediante l'iniziale deposito in cancelleria del ricorso, unitamente alla procura e ai documenti, e con il deposito, soltanto in udienza, del ricorso notificato).