(massima n. 1)
La notificazione della sentenza ad iniziativa di chi non è parte né procuratore della parte deve considerarsi giuridicamente inesistente, sia per la non configurabilità, nel vigente sistema del codice di rito, di una utile gestione processuale, che affiderebbe la disponibilità della lite a persona estranea ai contendenti, sia perché, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non è configurabile una equivalenza tra conoscenza occasionale della sentenza da impugnare e conoscenza legale della stessa. (Nel caso di specie la notifica era stata richiesta dalla compagnia di assicurazione di una delle parti, estranea al rapporto processuale).