(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitivitā e decisivitā. Al contrario č esperibile detto ricorso straordinario avverso lo stesso provvedimento per la parte relativa alla statuizione sulle spese di Ģentrambi i gradi del giudizio cautelareģ (parte autonomamente impugnata), in quanto detta statuizione č stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui č la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non giā altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha l'obbiettivo limite di pronuncia sull'ordinanza conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, da definirsi, poi, con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria.