(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilitą per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, quinto comma, c.p.c., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilitą della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietą della regola dettata dall'art. 416 n. 3 c.p.c., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilitą della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva.