(massima n. 1)
In conseguenza della morte della persona cagionata da reato, ciascuno dei suo familiari prossimi congiunti fa valere per il risarcimento del danno un autonomo diritto, sicché il danno dev'essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ciascuno patito per effetto dell'evento lesivo. Ciò include che il giudice possa procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.