(massima n. 1)
Una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio senza opposizione delle parti, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai compiti meramente descrittivi che, in quella sede, la legge gli affida.