(massima n. 1)
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre č configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere. Pertanto al momento della cessazione del rapporto di agenzia il diritto dell'agente all'indennitā di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. che non trova origine in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere nei confronti del preponente secondo le modalitā della compensazione impropria. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto sussistere un'ipotesi di compensazione propria in ragione della considerazione che il credito dell'agente per l'indennitā di fine rapporto era riferibile ad un rapporto di natura previdenziale distinto dal rapporto di agenzia).