(massima n. 1)
Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori dipendenti non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 c.c. (che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987 dello stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazioni di consenso da parte dei beneficiari), ma, essendo preordinato alla stipula di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce — ove contenga gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretto — un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., la quale è revocabile solo finché non ne sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo — per entrambe le parti, o per il solo offerente nel caso di preliminare unilaterale — della stipula del contratto definitivo con chi risulti vincitore.