(massima n. 1)
Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimitą del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).