(massima n. 1)
Effettuata dall'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di secondo grado a mezzo del servizio postale al domicilio reale e non al domicilio eletto del destinatario, la consegna del plico che l'ufficiale postale effettui al destinatario personalmente non è equivalente alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario in mani proprie, in quanto l'Agente postale non ha la veste di organo della notifica; quella notificazione non può pertanto ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (nel caso di specie la notifica era stata effettuata al domicilio della parte, un avvocato, in giudizio di persona).