(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto esclusivamente le sentenze, ovvero i provvedimenti ad esse equiparabili (provvedimenti, cioè, che, quantunque emessi in forme diverse da quella della sentenza, rivestano comunque natura decisoria, per aver statuito su di un conflitto di diritti soggettivi con effetto di giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione, e sempre che l'ordinamento non predisponga, per essi altro, specifico mezzo di gravame), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza di rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio possessorio di merito, attesane la natura di provvedimento meramente ordinatorio (destinato a consentire l'introduzione di un procedimento contenzioso dinanzi al pretore nonostante la scadenza del termine originariamente fissato), del quale è sempre consentita, re melius perpensa, la revoca con la sentenza che chiude il processo.