(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice di appello nega la propria competenza funzionale sull'istanza di revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e rimette gli atti al Presidente, — sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 351 c.p.c. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 — perché la natura ordinatoria e cautelare di esso, destinato ad esser assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, ne determina l'idoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, senza che rilevi in contrario la circostanza che il provvedimento si sia limitato ad affrontare questioni pregiudiziali, quali quella della devoluzione dell'istanza all'uno o all'altro organo dello stesso ufficio.