(massima n. 1)
Al fine di ritenere l'esistenza di uno spoglio occulto o clandestino č necessario non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto, ma soprattutto che egli si sia trovato nella impossibilitą di averne cognizione, onde per escludere la clandestinitą č determinante la presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesime.