(massima n. 1)
Qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneitā a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che in dipendenza della sua idoneitā a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invaliditā, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 c.c. esige per l'inoperativitā della presunzione di conoscenza.