(massima n. 1)
Nel procedimento possessorio quale regolato dal codice di procedura civile nel testo antecedente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990 il ricorso previsto dall'art. 703, comma primo, del codice di rito vale ad introdurre sia la fase sommaria che la fase ordinaria, a cognizione piena del giudizio, senza bisogno, ai fini della trattazione di questa, di una qualsiasi, ulteriore istanza.