(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il principio per cui il thema decidendum della lite va individuato sulla base degli atti introduttivi non esclude che rispetto alle difese ivi indicate le parti possano in sede di interrogatorio libero prospettarne altre e diverse, con conseguente legittimità di una attività istruttoria disposta dal giudice per effetto degli elementi nuovi emersi dall'interrogatorio stesso. Peraltro, una volta espletata tale istruttoria, il giudice non può decidere la causa accordando senz'altro preferenza alla diversa prospettazione emersa in sede di interrogatorio libero senza rigorosamente dar conto delle ragioni di tale opzione, e senza indicare in particolare che cosa consenta il discostamento da quella originaria. (Nella specie in un'impugnativa di licenziamento, la sentenza di merito – annullata dalla S.C. – aveva affermato di poter prescindere dalle risultanze della memoria di costituzione del datore di lavoro, nella quale si assentiva sull'esistenza del licenziamento, dichiarando di attribuire maggior rilevanza alle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro in sede di interrogatorio libero circa l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, e alle risultanze dell'istruttoria che le avevano confermate).