(massima n. 1)
L'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 (resa, in tema di liquidazione a periti e consulenti, in camera di consiglio ed in presenza di pił parti), pur incidendo, con carattere di definitivitą, su diritti soggettivi (ed essendo, conseguentemente, assoggettabile al rimedio processuale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., per mancata previsione di altri e diversi mezzi di impugnazione), conserva la propria veste formale di provvedimento collegiale ordinatorio che, come tale, ed a prescindere dalla natura sostanziale di sentenza, va sottoscritto, a norma dell'art. 134 c.p.c., dal solo presidente, e non anche dal giudice relatore.