(massima n. 1)
La disciplina dei procedimenti cautelari (e, con essa, il rimedio del «reclamo» previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.) non può ritenersi applicabile ai provvedimenti possessori adottati dal pretore (nella specie, ordinanza di reintegrazione nel possesso), privi, a differenza di quelli cautelari, di qualsivoglia rapporto di strumentalità necessaria con la decisione finale, così che l'eventuale reclamo avverso i medesimi, presentato ai sensi del disposto dell'art. 669 terdecies del codice di rito (pur dopo l'intervento additivo della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 253 del 1994), è legittimamente dichiarato inammissibile dal tribunale adito, con ordinanza non impugnabile (ex art. 669 terdecies, quarto comma) e, per l'effetto, non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.