(massima n. 1)
Nell'ipotesi di procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, il domicilio stabilito ex lege (art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio è in corso (in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede detta autorità) e, a maggior ragione, il domicilio espressamente stabilito, nella stessa ipotesi, dalla parte o dal suo procuratore presso la detta cancelleria, rileva quale luogo di notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, giacché avendo tale notifica, quale unico destinatario, il procuratore costituito, l'assegnazione al medesimo di un domicilio de jure (con il quale eventualmente si identifichi quello elettivo) determina coincidenza dell'elemento personale e dell'elemento topografico, rispondendo la detta assegnazione non solo allo scopo di esonerare la controparte da oneri di notificazione fuori del circondario ma anche a stabilire, per ragioni di maggiore efficienza e funzionalità un collegamento di ordine territoriale tra l'ufficio e il procuratore che esercita il suo ministero dinanzi ad esso. Pertanto affinché in tale ipotesi la notificazione consegua l'effetto legale tipico del decorso del termine per impugnare essa deve effettuarsi in tale domicilio, restando invece inidonea a tal fine una notifica eseguita presso lo studio del medesimo legale (salvo che questa, in quanto effettuata a mani proprie del professionista, non raggiunga lo scopo di una conoscenza effettiva dell'atto da parte del medesimo).