(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto dell'art. 202, primo comma, c.p.c. (che prevede che il G.I. fissi una udienza di assunzione delle prove che non abbia potuto assumere contestualmente alla loro ammissione), dell'art. 420, quinto e sesto comma, c.p.c. (che prevede nel processo del lavoro la concentrazione in una sola udienza dell'ammissione e dell'assunzione delle prove, ma consente in caso di necessitā di fissare altra udienza) e dell'art. 250 dello stesso codice (che consente alle parti di citare i testimoni a mezzo di ufficiale giudiziario, solo in forza del provvedimento del G.I. di ammissione della prova testimoniale e di fissazione all'udienza di assunzione), vige il principio che il giudice provvederā nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non potrā dichiarare decaduta la parte dalla prova per la mancata presentazione di essi, essendogli consentito di poterli citare solo in forza del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrā fissare altra udienza per la prosecuzione della prova.