(massima n. 1)
Se un'ordinanza fuori udienza – nella specie emessa dal presidente del collegio in accoglimento dell'istanza di anticipo dell'udienza di decisione della causa – è comunicata (art. 134, secondo comma, c.p.c.) presso la cancelleria anziché nel domicilio eletto (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), la sentenza è insanabilmente nulla (artt. 156, secondo comma, e 159, c.p.c.), se la parte non ha partecipato alla discussione né ha svolto attività difensiva (comparsa conclusionale o eventuale memoria di replica), per violazione del relativo diritto e del principio del contraddittorio, vizi rilevabili ex actis in sede di legittimità, trattandosi di error in procedendo.