(massima n. 1)
In materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti.