(massima n. 1)
Il cosiddetto patto di opzione č un vero e proprio contratto, nel quale il consenso attualmente manifestato dalle parti si esplica effettualmente nell'attribuzione al «favorito» di un potere di decisione rispetto alla conclusione di un contratto ulteriore gią determinato nel suo contenuto, di guisa che, una volta che il potere sia stato esercitato, tale contratto ulteriore (comunemente detto «definitivo», ma pił adeguatamente denotato dalla denominazione di «finale») giunge a perfezione senz'altro, e immediatamente attinge gli effetti costitutivi o traslativi propri del tipo cui appartiene.