(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto altrui, quali sono quelle stipulate dagli enti ospedalieri per dare esecuzione alla disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo indipendentemente dalla preventiva dichiarazione di volere utilizzare il rapporto, richiesta, invece, dall'art. 1411 c.c. per i contratti a favore di terzi, nella cui categoria rientrano, pur distinguendosi per la diversa disciplina a cui sono assoggettate, le assicurazioni a favore di terzo; ne consegue che il contraente, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione.