(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di libero interrogatorio ai sensi dell'art. 420 c.p.c. possono essere poste a base della decisione, pur non avendo un valore confessorio, ma non consentono al giudice, in relazione al loro contenuto, di omettere l'esame o l'ingresso nel giudizio di altre prove quando queste vertano su fatti che, in quanto non direttamente percepiti o percepibili dalla parte che chiede di provarli, non possono neppure essere dalla stessa utilmente riferiti in sede di libero interrogatorio, il quale ha ad oggetto i «fatti della causa» (art. 117 c.p.c.) nel senso di fatti percepiti dalla parte chiamata a renderlo.