(massima n. 1)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validitą del contratto concluso dal "falsus procurator", decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.