(massima n. 1)
Al fine d'escludere il decorso del termine breve d'impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza, per essere stata questa consegnata in copia incompleta (nella specie, priva di una facciata), può essere affermata, in difetto di un'espressa comminatoria della nullità medesima, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e, quindi, abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà d'impugnativa della stessa.