(massima n. 1)
Nel rito del lavoro sia l'attore che il convenuto sono tenuti – a pena di decadenza – a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prova testimoniale, ad indicare i testimoni di cui si chiede l'audizione, ai sensi dell'art. 244 c.p.c.; il principio posto da tale norma trova applicazione anche per l'ipotesi di ammissione di nuovi mezzi di prova all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, quinto comma, c.p.c., e sulla decadenza già verificatasi non può influire l'eventuale successiva fissazione di nuova udienza, disposta dal giudice senza la concessione del termine per il deposito di note difensive ai sensi del sesto comma dello stesso art. 420.