(massima n. 1)
La causa di garanzia, anche impropria, purché riconducibile a quelle contemplate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., può inserirsi nella causa principale mediante la chiamata in giudizio di un terzo ai sensi dell'art. 420, nono comma, c.p.c., consentita per tutte le ipotesi contemplate dall'art. 106 c.p.c., ed è attratta nella competenza funzionale del giudice del lavoro.