(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esso costituito), mentre è da escludere, in mancanza di apposita pattuizione, che il vettore, lo spedizioniere o, in genere, chi ha una relazione di custodia con il bene, possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse in conseguenza della responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose in custodia, che può trovare la sua copertura solo nell'altra forma di assicurazione sulla responsabilità civile; pertanto, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, il primo, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, non può agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, neppure invocando il principio del secondo comma dell'art. 1411 c.c. (che, in ipotesi di contratto a favore di terzi, stabilisce che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne) perché, facendo salve tale norma di carattere generale le ipotesi di cui sia diversamente disposto dalle parti o dalla natura del contratto, l'art. 1891 c.c., espressamente esclude, per i contratti di assicurazione per conto di chi spetta, che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente se non vi sia l'espresso consenso dell'assicurato.