(massima n. 1)
Poiché spetta al giudice di dare l'esatta qualificazione alla domanda indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obiettivi come fissati dall'attore, legittimamente il giudice può qualificare i fatti prospettatigli come spoglio, quali mere turbative traendone le dovute conseguenze sul piano dei rimedi possessori, senza con ciò violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), atteso che la domanda di reintegrazione del possesso comprende quella di manutenzione costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso.