(massima n. 1)
La richiesta in via subordinata, da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo, di una somma minore di quella originaria non costituisce domanda riconvenzionale, soggetta, nel rito del lavoro, al disposto dell'art. 418 c.p.c., atteso che nel giudizio di opposizione il creditore conserva, nonostante la sua veste formale di convenuto, il ruolo sostanziale di attore, restando per contro inammissibile un'eventuale modifica in aumento della somma originaria richiesta sotto il profilo della (mancata) osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 414 c.p.c.