(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice ammette la prova testimoniale non è soggetto ad alcuna forma solenne particolare e può quindi ritenersi implicitamente emesso qualora, pur mancando per una mera omissione materiale l'indicazione di esso nel verbale, i testi risultino immediatamente assunti ovvero il giudice fissi una successiva udienza per l'espletamento della prova testimoniale.