(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione dell'undicesimo comma dell'art. 420 c.p.c. – secondo cui «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio» – si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dai commi ottavo e nono dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 c.p.c., secondo cui l'intimazione di comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di ingiustificata inerzia della medesima, della sua decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.