(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420, ultimo comma, c.p.c.) con la conseguente inapplicabilitą degli artt. 181 e 309 c.p.c., l'eventuale fissazione di una nuova udienza di discussione a seguito dell'assenza di tutte le parti contendenti, determina una mera irregolaritą processuale, ma non la nullitą dei successivi atti processuali posti in essere senza violazione della garanzia del contraddittorio e del correlato principio dell'art. 101 c.p.c.