(massima n. 1)
In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (legge n. 1369 del 1960), ove il lavoratore convenga in giudizio l'appaltante sostenendo che il rapporto di lavoro, formalmente instaurato con l'appaltatore, sia da ritenere sussistente – in virtù dell'art. 1 della legge citata – direttamente con l'appaltatore medesimo, non c'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'appaltatore, presunto fornitore di mere prestazioni di lavoro, atteso che il giudice adito può conoscere incidenter tantum del rapporto tra quest'ultimo ed il lavoratore.