(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti – diretto (oltre che a rendere possibile il tentativo di conciliazione) al chiarimento della posizione delle parti stesse e all'acquisizione di elementi di convincimento (che però non costituiscono prova) – non è coercibile né è sanzionabile in danno della parte che vi si sottragga. Consegue che la mancata comparizione della parte non può costituire motivo di nullità processuale, non solo quando essa sia dovuta a determinazione spontanea della parte stessa, ma anche quando sia stato lo stesso giudice ad omettere di disporne l'interrogatorio, pur avendo fissato apposita udienza per l'espletamento (anche) di tale attività istruttoria.