(massima n. 1)
Nella controversia avente ad oggetto la legittimitą, o meno, del licenziamento del lavoratore dipendente, non costituisce alcuna illegittima immutazione del titolo del recesso la deduzione svolta nel giudizio che la circostanza di fatto dell'assenza del lavoratore oltre il termine di comporto per malattia, anche in ipotesi di plurime assenze discontinue e frazionate per diverse infermitą, debba essere considerata come ipotesi di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2110 c.c., anziché come ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.