(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa inerente ad un rapporto agrario), qualora il mancato esaurimento in primo grado della prova testimoniale, con la escussione di tutti i testi ammessi, sia ascrivibile ad inerzia della parte istante, deve escludersi che la parte medesima possa successivamente dolersi dell'incompletezza di detta prova, ovvero chiedere in secondo grado la sua integrazione. Tenuto conto, oltre che dei principi generali in materia di rinunciabilitā, anche implicita, delle richieste istruttorie, e di infrazionabilitā della prova testimoniale, delle peculiaritā del suddetto rito, nel quale č onere dell'interessato di citare i testimoni da escutere sui capitoli ammessi indipendentemente dalla fissazione di apposita udienza (salvi restando il potere discrezionale del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione delle prove che ritenga indispensabili).