(massima n. 1)
Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 (nuovo testo) c.p.c., pur essendo obbligatorio, non č previsto a pena di nullitā ed č rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilitā, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validitā dello svolgimento del rapporto processuale.