(massima n. 1)
Nel rito del lavoro č ammissibile la pronuncia di sentenze non definitive anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 420 comma quarto c.p.c. senza che, analogamente a quanto si verifica nel rito ordinario, sia prescritto che i giudici componenti il collegio che ha provveduto alla relativa deliberazione debbono essere i medesimi che pronunziano ulteriori sentenze nella stessa causa in momenti successivi o che ne abbiano giā anteriormente pronunciato, dovendo, nell'un rito come nell'altro, la composizione del collegio obbedire esclusivamente, per la sua regolaritā, alla condizione che ad esso partecipino soltanto i giudici che hanno assistito alla relativa discussione.