(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, al convenuto, che, ritualmente evocato in giudizio, sia rimasto contumace, non deve essere notificato o comunicato il provvedimento che rinvii ad altra data l'udienza di discussione, tenuto conto che anche in tale rito, in difetto di contraria precisione, trovano applicazione le normali regole del procedimento contumaciale, le quali non contemplano i suddetti adempimenti per il caso di rinvio all'udienza. Né, in particolare, la notificazione del rinvio può ritenersi imposta dall'espletamento in detta nuova udienza del libero interrogatorio delle parti, trattandosi di atto direttamente prescritto dalla legge e non equiparabile all'interrogatorio formale, per il quale soltanto l'art. 292 c.p.c. impone la notificazione al contumace dell'ordinanza ammissiva.