(massima n. 1)
La morte della parte sopravvenuta prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e della notificazione di questa al procuratore costituito dalla parte stessa, impedisce l'operatività dell'art. 328 c.p.c., sia nella parte in cui dispone la proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, sia in quella in cui prevede l'interruzione del termine breve di cui all'art. 325 e l'onere della rinnovazione della notificazione della sentenza. In tale ipotesi resta, altresì, precluso il ricorso al combinato disposto degli artt. 299 e 359 c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui l'evento interruttivo intervenga dopo la proposizione della impugnazione, ma prima della costituzione ad opera della parte medio tempore deceduta e non incombe, infine, alcun obbligo sulla parte vittoriosa in primo grado, che sia eventualmente a conoscenza di detto evento, di rinotificare la sentenza a norma dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., in applicazione dell'art. 286, primo comma, stesso codice, che concede una semplice facoltà e non pone alcun obbligo di effettuare una modifica in tal forma del provvedimento giudiziale. Pertanto, ove la sentenza come sopra notificata non venga tempestivamente impugnata nel suddetto termine ordinario da parte dell'erede del defunto, questi non può successivamente ritenersi legittimato — in tale veste — al ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.