(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, la proposizione, all'udienza di discussione, di richieste preliminari o istanze istruttorie ad opera delle parti non comporta per il giudice l'obbligo di emettere uno specifico provvedimento istruttorio e non esonera le parti medesime dal dovere di formulare le conclusioni definitive e di svolgere le relative difese.