(massima n. 1)
La completa transazione della controversia mediante processo verbale di conciliazione in sede sindacale, reso esecutivo dal pretore, determina, ove intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità, con conseguente dichiarazione — da parte della S.C. — di cessazione della materia del contendere.